Le rinnovabili non sono più un’aggiunta: entrano nel progetto stesso dell’edificio
Dal 3 agosto 2026 il nuovo quadro italiano amplia gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche a ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici. Il punto, però, va oltre la norma: involucro, fabbisogni, impianti e produzione energetica devono essere pensati sempre più come un unico sistema.
Per molto tempo le fonti rinnovabili sono state trattate, almeno nella pratica progettuale, come uno degli ultimi elementi da inserire nell’edificio. Prima si definiva l’architettura, poi l’involucro, quindi gli impianti e infine si cercava lo spazio disponibile sul tetto per il fotovoltaico o si valutava quale tecnologia potesse contribuire al fabbisogno energetico.
Il nuovo quadro normativo italiano rende questa sequenza sempre meno sostenibile. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III, ha modificato l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e ampliato il campo degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Le disposizioni operative si applicano, dal 3 agosto 2026, alle richieste di titolo edilizio interessate dal nuovo regime e riguardano non soltanto gli edifici di nuova costruzione, ma anche ristrutturazioni importanti e interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Il dato normativo è importante. Ma ancora più interessante è ciò che implica per il progetto: quando una parte consistente dei consumi dell’edificio deve essere coperta da fonti rinnovabili, non è più efficiente progettare prima il fabbisogno e chiedersi soltanto dopo come soddisfarlo.
La rinnovabile entra all’inizio del processo.

Dal 3 agosto cambia soprattutto il campo di applicazione
Per gli edifici nuovi l’obbligo principale non nasce oggi: il riferimento del 60% era già presente nel quadro precedente. La vera novità è l’estensione più strutturata agli edifici esistenti.
Il testo aggiornato dell’Allegato III stabilisce che le prescrizioni si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli immobili sottoposti a ristrutturazioni importanti e agli edifici interessati da ristrutturazione dell’impianto termico, nei casi individuati dalla disciplina. La Gazzetta Ufficiale specifica inoltre che il nuovo regime riguarda le richieste di titolo edilizio presentate decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
È un cambiamento rilevante perché sposta una parte crescente del tema delle rinnovabili sul patrimonio esistente.
Ed è proprio lì che la progettazione diventa più complessa. In un edificio nuovo, orientamento, copertura, locali tecnici e distribuzione degli impianti possono essere pensati dall’inizio. In un immobile esistente bisogna invece confrontarsi con geometrie già definite, vincoli strutturali, disponibilità limitata di superfici e impianti che spesso appartengono a generazioni tecnologiche differenti.
L’integrazione, quindi, diventa una vera questione progettuale.
Il nuovo schema: 60%, 40% e 15%
Le percentuali sono il punto più immediato della nuova disciplina, ma vanno lette correttamente.
Per i nuovi edifici resta richiesta una copertura tramite fonti rinnovabili pari al 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e al 60% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la quota scende al 40%, applicata sia al consumo previsto per l’acqua calda sanitaria sia alla somma di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, è richiesta una copertura del 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale ed estiva. Lo stesso 15% viene previsto per gli edifici esistenti interessati da interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Tre percentuali differenti, quindi, perché differente è la profondità dell’intervento.
Ma il principio comune è più interessante dei numeri: quanto più profondamente interveniamo sull’edificio, tanto più la produzione da fonti rinnovabili deve diventare parte della sua nuova configurazione energetica.

Prima di produrre energia bisogna ridurre il fabbisogno
La presenza di una quota obbligatoria di rinnovabili potrebbe generare un equivoco: pensare che basti installare una maggiore quantità di impianti per rendere sostenibile un edificio.
Non è così.
La dimensione dell’impianto necessario dipende anche dal fabbisogno che deve essere soddisfatto. Un edificio che disperde molta energia richiederà più produzione e impianti più impegnativi rispetto a un edificio nel quale involucro, schermature, serramenti e sistemi tecnici hanno già ridotto la domanda.
È qui che involucro e rinnovabili smettono di essere due capitoli separati.
Un buon isolamento può ridurre il fabbisogno di riscaldamento. Schermature efficaci possono contenere quello di raffrescamento. Un sistema di ventilazione ben progettato può contribuire al comfort senza generare consumi inutili. Solo dopo aver lavorato sulla domanda diventa sensato dimensionare la produzione.
Il principio progettuale dovrebbe essere semplice: prima evitare di consumare energia inutilmente, poi produrre in modo rinnovabile quella che serve davvero.
Il fotovoltaico non può essere semplicemente “messo sul tetto alla fine”
L’Allegato III conserva anche un obbligo specifico relativo alla potenza elettrica da fonti rinnovabili da installare sull’edificio, al suo interno o nelle relative pertinenze. La potenza minima è determinata attraverso una formula che utilizza un coefficiente pari a 0,05 kW per metro quadrato per i nuovi edifici e 0,025 kW per metro quadrato per gli edifici esistenti, riferito alla superficie in pianta individuata dalla norma.
Questo ha conseguenze architettoniche concrete.
La copertura deve essere valutata anche in funzione della disponibilità solare. Orientamento, ombreggiamenti, volumi tecnici, lucernari e altre apparecchiature competono spesso per la stessa superficie. In un edificio residenziale pluripiano, inoltre, il rapporto tra superficie del tetto e numero degli utenti può essere molto diverso rispetto a una villetta.
Decidere tutto ciò dopo aver definito l’edificio significa rischiare di scoprire troppo tardi che le superfici migliori sono già occupate o che il layout non facilita l’integrazione degli impianti.
La produzione energetica diventa dunque anche un tema di composizione architettonica.

Elettrificare non significa utilizzare semplicemente resistenze elettriche
Il decreto introduce inoltre una precisazione significativa sui sistemi elettrici.
In generale, gli obblighi percentuali non possono essere assolti facendo produrre esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili per alimentare dispositivi che generano calore mediante effetto Joule, salvo l’eccezione prevista per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
È una distinzione importante perché “elettrico” e “efficiente” non sono sinonimi.
Una pompa di calore, ad esempio, utilizza elettricità ma trasferisce energia termica dall’ambiente esterno all’edificio, con una logica completamente diversa rispetto a una semplice resistenza che converte direttamente elettricità in calore.
La progressiva elettrificazione degli edifici deve quindi essere accompagnata da efficienza tecnologica, corretta progettazione e integrazione con le rinnovabili.
Non basta cambiare vettore energetico.
Bisogna migliorare il sistema.
Pompa di calore, fotovoltaico e involucro iniziano a diventare un unico progetto
È proprio da qui che emerge una delle conseguenze più interessanti per progettisti e imprese.
Immaginiamo un edificio nel quale viene installata una pompa di calore. La sua prestazione dipenderà dal fabbisogno dell’edificio, dalle temperature operative dell’impianto, dalla distribuzione interna e dalle condizioni climatiche. Se la stessa struttura dispone di fotovoltaico, una parte dell’elettricità necessaria potrà essere prodotta localmente.
Ma il risultato sarà tanto migliore quanto più questi elementi saranno stati dimensionati insieme.
Un involucro efficiente riduce il carico.
Un impianto a bassa temperatura può migliorare l’efficienza della pompa di calore.
Il fotovoltaico produce energia in determinati momenti della giornata.
Un eventuale accumulo può spostarne l’utilizzo.
La gestione intelligente può coordinare i carichi.
Il progetto energetico smette quindi di essere la somma di tecnologie acquistate separatamente.
Diventa progettazione delle interazioni tra le tecnologie.
Nell’esistente la sfida è ancora più interessante
Le percentuali del 40% e del 15% hanno un significato particolare perché riguardano edifici che esistono già.
È facile parlare di integrazione energetica quando si parte da un foglio bianco. Molto più difficile è inserirla in un condominio degli anni Sessanta, in un edificio con copertura limitata o in un immobile nel quale gli impianti sono stati modificati più volte nel corso dei decenni.
In questi casi la soluzione migliore potrebbe non essere quella tecnologicamente più sofisticata.
Potrebbe essere necessario combinare interventi.
Ridurre innanzitutto le dispersioni.
Sostituire alcuni terminali.
Modificare la temperatura di esercizio.
Integrare una pompa di calore.
Utilizzare parte della copertura per il fotovoltaico.
Valutare accumulo e sistemi di controllo.
Ogni scelta modifica le altre.
Ed è esattamente per questo che la rinnovabile non può arrivare alla fine della progettazione.

Primo e secondo livello non richiedono la stessa strategia
La differenza tra il 40% previsto per le ristrutturazioni importanti di primo livello e il 15% previsto per quelle di secondo livello riflette anche la diversa portata degli interventi, secondo le categorie definite dal sistema nazionale dei requisiti minimi.
Quando la trasformazione è profonda, esistono maggiori possibilità di intervenire contemporaneamente su più componenti dell’edificio.
Ed è proprio in quei momenti che conviene evitare interventi destinati a essere corretti pochi anni dopo.
Una ristrutturazione importante dovrebbe essere considerata una finestra rara nella vita di un immobile. Facciate, impianti e coperture non vengono rifatti ogni tre anni.
Le decisioni prese durante quel cantiere potrebbero determinare consumi e prestazioni per decenni.
Per questo l’obbligo normativo può diventare anche un’occasione per progettare una trasformazione più coerente, invece di limitarsi a raggiungere il valore minimo richiesto.
Per gli edifici pubblici il livello sale ancora
Il legislatore assegna un ruolo ancora più ambizioso al patrimonio pubblico.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali previsti dalla nuova Sezione B vengono aumentati di ulteriori cinque punti percentuali; l’obbligo relativo alla potenza elettrica rinnovabile viene invece incrementato del 10%.
Il principio è coerente con il ruolo dimostrativo attribuito da anni al patrimonio pubblico nelle politiche energetiche.
Scuole, municipi, uffici e strutture pubbliche possono creare domanda per nuove tecnologie, contribuire alla crescita delle competenze della filiera e dimostrare concretamente soluzioni che potranno successivamente essere adottate più diffusamente.
Ma anche qui il risultato dipenderà dalla qualità del progetto.
Aumentare semplicemente la quantità di tecnologia installata non basta se l’edificio continua a essere inefficiente o gli impianti vengono gestiti male.
“Non è tecnicamente possibile” dovrà essere dimostrato
Il nuovo testo dedica attenzione anche ai casi nei quali il rispetto degli obblighi risulti tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente.
Non è sufficiente dichiararlo.
L’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica deve essere evidenziata dal progettista nella relazione prevista dalla normativa e deve essere motivata valutando la non fattibilità delle differenti opzioni tecnologiche disponibili.
È un elemento importante anche culturalmente.
La domanda non può essere: “questa soluzione che avevamo immaginato non funziona, quindi l’obbligo non è applicabile”.
Deve diventare: “quali alternative abbiamo analizzato prima di arrivare a questa conclusione?”.
Il progettista assume quindi un ruolo ancora più centrale nella valutazione tecnica ed economica delle opzioni.
Progettare prima può costare meno che correggere dopo
Integrare le rinnovabili fin dalle prime fasi non è soltanto una questione di conformità.
Può evitare costi.
Predisporre in anticipo cavedi, collegamenti elettrici, locali tecnici e spazi sulla copertura è normalmente più semplice che modificarli quando l’edificio è già stato definito.
Lo stesso vale per la struttura.
Un tetto destinato ad accogliere determinati impianti può essere verificato e organizzato fin dall’inizio. I percorsi di manutenzione possono essere progettati correttamente. Le schermature possono evitare di creare ombreggiamenti indesiderati. Le apparecchiature tecniche possono essere collocate senza entrare in conflitto con gli altri usi dell’edificio.
La vera integrazione produce quindi un vantaggio che non compare necessariamente nella percentuale richiesta dalla norma:
riduce gli adattamenti successivi.

Cambia anche il lavoro della filiera
Le nuove regole non riguardano soltanto il progettista energetico.
Coinvolgono architetti, ingegneri, installatori, produttori, imprese e facility manager.
L’architetto deve conoscere le esigenze degli impianti abbastanza presto da riservare spazi e superfici.
L’impiantista deve lavorare sui fabbisogni reali dell’edificio invece di dimensionare sistemi indipendentemente dall’involucro.
Il produttore deve fornire dati prestazionali sempre più affidabili.
L’impresa deve coordinare componenti edilizi ed energetici.
Chi gestirà l’edificio dovrà sapere come far funzionare il sistema dopo la consegna.
La transizione spinge quindi verso una progettazione meno frammentata.
Il rischio maggiore è continuare a lavorare come prima e utilizzare la rinnovabile soltanto per chiudere una verifica normativa alla fine.
Raggiungere il 60% non significa automaticamente aver progettato bene
Una percentuale normativa è una soglia.
Non è una certificazione di qualità assoluta.
Due edifici possono rispettare lo stesso requisito e avere comportamenti molto differenti.
Uno può avere bassi fabbisogni, impianti correttamente dimensionati e una produzione rinnovabile realmente integrata.
L’altro può partire da una domanda energetica più elevata e compensarla attraverso una maggiore potenza installata.
Formalmente, entrambi potrebbero raggiungere il valore richiesto.
Progettualmente, non sono equivalenti.
Questo è il motivo per cui la norma dovrebbe essere considerata il punto di partenza, non il punto di arrivo.
Il progetto migliore resta quello che riduce la domanda, utilizza sistemi efficienti, produce energia rinnovabile e mantiene queste prestazioni nella gestione reale.
Anche la manutenzione deve entrare nelle scelte iniziali
Ogni impianto installato dovrà continuare a funzionare negli anni successivi.
Pannelli, inverter, pompe di calore, accumuli e sistemi di regolazione richiedono controllo, manutenzione e talvolta sostituzione.
Collocare un impianto in un punto quasi irraggiungibile può diminuire i costi iniziali e aumentare quelli futuri.
Scegliere componenti non interoperabili può creare dipendenza da un unico fornitore.
Installare sistemi complessi senza prevedere monitoraggio può rendere difficile comprendere se stiano funzionando realmente come previsto.
Anche la manutenzione, quindi, deve entrare nella progettazione integrata.
La sostenibilità non è ciò che l’impianto promette il giorno dell’inaugurazione.
È ciò che continua a produrre negli anni.
Dall’obbligo normativo a una nuova normalità progettuale
Il D.Lgs. 5/2026 è formalmente un aggiornamento del quadro italiano sulle fonti rinnovabili, emanato per recepire la direttiva europea RED III.
Ma per il settore delle costruzioni può rappresentare qualcosa di più.
L’allargamento degli obblighi all’esistente rafforza un processo già in corso: energia e architettura non possono continuare a essere progettate come discipline che si incontrano soltanto a progetto avanzato.
Una facciata determina i carichi.
Una copertura determina una parte del potenziale solare.
Un impianto modifica la domanda elettrica.
La produzione rinnovabile modifica il rapporto dell’edificio con la rete.
Accumulo e gestione modificano quando quella energia viene utilizzata.
Sono parti dello stesso sistema.
Ed è proprio questo il cambiamento più interessante.
Le nuove percentuali sono facili da ricordare:
60% per il nuovo, 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% per quelle di secondo livello e per determinati interventi sull’impianto termico, secondo le modalità specifiche previste dal decreto.
Ma ridurre il cambiamento a questi tre numeri significherebbe perdere la parte più importante.
L’integrazione delle fonti rinnovabili sta entrando sempre più profondamente nel processo con cui decidiamo come deve funzionare un edificio.
Non dopo aver progettato l’involucro.
Non dopo aver scelto gli impianti.
Non quando resta soltanto da capire quanti pannelli entrino sul tetto.
Dall’inizio.
Perché quando produzione, domanda, involucro e sistemi tecnici devono rispondere allo stesso obiettivo, il progetto energetico coincide sempre di più con il progetto dell’edificio.
Ed è probabilmente questa, più delle percentuali, la trasformazione destinata a restare.
